Modifiche e conferme al regime forfettario

CONDIZIONI DI ACCESSO

Si accede al regime forfettario con questi criteri:

  1. Compensi incassati nell’anno precedente, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro
  2. spese non superiori a 20.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente

CHI NON PUO’ AVVALERSI DEL REGIME FORFETTARIO

  1. si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (es. agricoli)
  2. non sono residenti in Italia
  3. i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
  4. contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone, studi associati tra professionisti
  5. controllano direttamente o indirettamente S.r.l. che svolgono una attività riconducibile a quelle svolte dall’imprenditore/lavoratore autonomo;
  6. esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoroo erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti
  7. hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati nell’anno precedente per un importo lordo superiore a 30.000 euro.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

I contribuenti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei compensi incassati le percentuali di redditività, indicate nell’allegato 4 della legge n. 190/2014, che variano dal 40% all’86%.

Sul reddito forfetario si applica un’imposta sostitutiva così determinata:

– 5% nei primi cinque anni d’imposta (c.d. forfetari start-up);

– 15% a partire dal sesto periodo d’imposta.

Trattandosi di un regime forfetario, sono del tutto ininfluenti i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività (con la sola eccezione dei contributi previdenziali).

NEW USCITA DAL REGIME IN CORSO D’ANNO

Sono state introdotte nuove cause di uscita daI regime forfettario per i contribuenti che superano la soglia di 85.000:

  • compensi incassati tra 85.001 e 100.000 il regime forfettario non è più applicabile l’anno successivo
  • compensi incassati oltre i 100.000 il regime forfettario termina già nell’anno in corso e da tale momento occorrerà applicare l’IVA sulla fatture emesse.

NEW MARCA DA BOLLO

Con una risposta dell’Agenzia delle Entrate anche la marca da bollo addebitata al cliente rientra nei compensi e forma reddito imponibile.

Le scadenze e i codici tributo per il versamento delle marche da bollo sulle fatture elettroniche rimangono come in precedenza:

Trimestre Scadenza Codice tributo
Primo trimestre 31/05/2023 (*) (**) 2521 anno 2023
Secondo Trimestre 30/09/2023 (**) 2522 anno 2023
Terzo trimestre 30/11/2023 2523 anno 2023
Quarto trimestre 28/02/2024 2524 anno 2023

(*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera Euro 250 il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre

(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.