Modifiche e conferme al regime forfettario
CONDIZIONI DI ACCESSO
Si accede al regime forfettario con questi criteri:
- Compensi incassati nell’anno precedente, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro
- spese non superiori a 20.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente
CHI NON PUO’ AVVALERSI DEL REGIME FORFETTARIO
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (es. agricoli)
- non sono residenti in Italia
- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
- contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone, studi associati tra professionisti
- controllano direttamente o indirettamente S.r.l. che svolgono una attività riconducibile a quelle svolte dall’imprenditore/lavoratore autonomo;
- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoroo erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti
- hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati nell’anno precedente per un importo lordo superiore a 30.000 euro.
IMPOSTA SOSTITUTIVA
I contribuenti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei compensi incassati le percentuali di redditività, indicate nell’allegato 4 della legge n. 190/2014, che variano dal 40% all’86%.
Sul reddito forfetario si applica un’imposta sostitutiva così determinata:
– 5% nei primi cinque anni d’imposta (c.d. forfetari start-up);
– 15% a partire dal sesto periodo d’imposta.
Trattandosi di un regime forfetario, sono del tutto ininfluenti i costi sostenuti nell’esercizio dell’attività (con la sola eccezione dei contributi previdenziali).
NEW USCITA DAL REGIME IN CORSO D’ANNO
Sono state introdotte nuove cause di uscita daI regime forfettario per i contribuenti che superano la soglia di 85.000:
- compensi incassati tra 85.001 e 100.000 il regime forfettario non è più applicabile l’anno successivo
- compensi incassati oltre i 100.000 il regime forfettario termina già nell’anno in corso e da tale momento occorrerà applicare l’IVA sulla fatture emesse.
NEW MARCA DA BOLLO
Con una risposta dell’Agenzia delle Entrate anche la marca da bollo addebitata al cliente rientra nei compensi e forma reddito imponibile.
Le scadenze e i codici tributo per il versamento delle marche da bollo sulle fatture elettroniche rimangono come in precedenza:
| Trimestre | Scadenza | Codice tributo |
| Primo trimestre | 31/05/2023 (*) (**) | 2521 anno 2023 |
| Secondo Trimestre | 30/09/2023 (**) | 2522 anno 2023 |
| Terzo trimestre | 30/11/2023 | 2523 anno 2023 |
| Quarto trimestre | 28/02/2024 | 2524 anno 2023 |
(*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera Euro 250 il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre
(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

